Nel diritto del lavoro italiano esiste una regola fondamentale che troppo spesso viene ignorata:
👉 il contratto a tempo indeterminato è la forma “normale” del rapporto di lavoro, mentre quello a termine rappresenta un’eccezione.
Questo principio ha conseguenze molto concrete. Una delle più importanti è questa:
⚠️ se il lavoratore inizia a lavorare senza aver firmato un contratto a tempo determinato, il rapporto può considerarsi a tempo indeterminato sin dal primo giorno.
Vediamo perché 👇
✍️ Il contratto a termine deve essere scritto (e firmato!)
La legge è chiarissima.
Nel diritto del lavoro italiano il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato rappresenta la regola generale, mentre il contratto a tempo determinato costituisce un’eccezione, ammessa solo nel rispetto di condizioni precise previste dalla legge. Proprio per questa ragione, il legislatore ha imposto rigorosi requisiti formali per la validità del termine apposto al contratto.
Su questo punto è intervenuto il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1643/2026, ribadendo un principio di grande rilievo pratico: se il lavoratore inizia a prestare attività senza avere sottoscritto un valido contratto a termine, il rapporto si considera a tempo indeterminato sin dall’origine. La sentenza valorizza il dato normativo secondo cui la volontà di limitare nel tempo il rapporto di lavoro non può essere presunta, ma deve risultare da un atto scritto, firmato e verificabile.
✍️ La forma scritta è un requisito essenziale
Il riferimento normativo è l’art. 19, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, che richiede la forma scritta per il contratto a tempo determinato, salvo il caso di prestazioni di durata inferiore a dodici giorni. La forma scritta non è richiesta soltanto per provare l’esistenza del termine, ma per la sua stessa validità.
Ciò significa che non basta un accordo verbale tra datore di lavoro e dipendente. Non basta nemmeno una semplice intesa informale sulla durata del rapporto. Se manca il documento scritto contenente il termine, oppure se esso non risulta sottoscritto correttamente, la clausola di scadenza è nulla e il rapporto viene attratto nella disciplina ordinaria del lavoro subordinato a tempo indeterminato. Proprio questo principio è stato riaffermato dal Tribunale di Roma n. 1643/2026.
⏱️ La firma deve esserci prima dell’inizio della prestazione
Uno degli aspetti più importanti riguarda il momento in cui il contratto viene firmato. La sottoscrizione non può intervenire liberamente “anche dopo”. Al contrario, il contratto a termine deve essere firmato prima che il lavoratore inizi a svolgere la prestazione, oppure al più tardi contestualmente all’inizio del rapporto.
Se il dipendente comincia a lavorare e solo successivamente firma il contratto, la firma tardiva non sana il vizio originario. In tal caso, infatti, si dimostra soltanto l’esistenza di un rapporto di lavoro, ma non l’esistenza di una valida pattuizione del termine. Secondo la ricostruzione, anche pochi giorni di ritardo nella sottoscrizione possono essere sufficienti a far considerare il rapporto come tempo indeterminato dal primo giorno. L’onere di provare che la firma è stata apposta tempestivamente grava sul datore di lavoro.
📑 Il modello UniLav non sostituisce il contratto
Un errore molto diffuso consiste nel ritenere che la comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego tramite modello UniLav possa compensare l’assenza del contratto scritto e firmato.
Anche su questo punto il principio è netto: l’UniLav ha finalità esclusivamente amministrative e non può sostituire l’accordo contrattuale tra le parti. Si tratta di una dichiarazione proveniente dal datore di lavoro, priva della firma del lavoratore, e dunque inidonea a dimostrare l’accettazione di una durata limitata del rapporto. In altri termini, l’UniLav può attestare che è stata comunicata un’assunzione, ma non basta a rendere valido un contratto a termine non formalizzato correttamente.
📌 Quali elementi devono risultare per iscritto
Affinché il contratto a tempo determinato sia valido, è necessario che risultino in forma scritta almeno gli elementi essenziali del rapporto, tra cui:
✅ la data di scadenza del contratto;
✅ le eventuali ragioni giustificatrici, quando richieste dalla normativa;
✅ la firma del datore di lavoro;
✅ la firma del lavoratore.
Una copia del contratto sottoscritto deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. In mancanza anche di uno solo degli elementi essenziali, il rapporto ricade nella disciplina generale del lavoro subordinato senza limiti di tempo.
⚖️ Le conseguenze per il lavoratore
Per il lavoratore le conseguenze possono essere molto rilevanti. Se l’attività è iniziata senza che il contratto a termine fosse stato validamente firmato, vi sono i presupposti per chiedere l’accertamento giudiziale della natura a tempo indeterminato del rapporto.
Questo significa che il dipendente può far valere una tutela ben più forte rispetto a quella che deriverebbe da un rapporto precario o temporaneo, con tutte le conseguenze anche economiche e giuridiche che ne possono discendere nel caso concreto.
🏢 Le conseguenze per il datore di lavoro
Per il datore di lavoro, invece, una gestione superficiale della fase di assunzione può tradursi in un contenzioso serio. Pensare di far iniziare il lavoratore e rinviare la firma del contratto è una prassi estremamente rischiosa. Se manca una valida formalizzazione del termine, il datore di lavoro potrebbe vedersi opporre la conversione del rapporto e subire le conseguenze di una qualificazione diversa da quella inizialmente programmata.
Per questo motivo è fondamentale predisporre il contratto in modo corretto, farlo sottoscrivere tempestivamente e conservarne prova certa.
🔎 Conclusioni
La sentenza del Tribunale di Roma n. 1643/2026 conferma con chiarezza un principio fondamentale: il contratto a termine, senza forma scritta e senza firma tempestiva, non regge. Se il lavoratore ha iniziato la propria attività prima della sottoscrizione del contratto, il rapporto può considerarsi a tempo indeterminato fin dal primo giorno.
Per i lavoratori, questo significa poter far valere diritti spesso trascurati. Per i datori di lavoro, invece, significa dover prestare la massima attenzione agli adempimenti formali imposti dalla legge.
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⚖️ Riferimenti normativi e giurisprudenziali
- Art. 19, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015
- Tribunale di Roma, sentenza n. 1643/2026
