Una recente pronuncia del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano (sentenza n. 73/2026 del 30 marzo) offre un’importante occasione per chiarire i limiti del potere valutativo del Consiglio di classe e le garanzie riconosciute agli studenti in sede giurisdizionale.
Il caso concreto
La vicenda trae origine dal ricorso promosso da una madre, nell’esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore, avverso il provvedimento di non ammissione alla classe successiva adottato da un istituto scolastico.
La ricorrente ha contestato:
- la legittimità della bocciatura;
- i verbali del Consiglio di classe;
- la contraddittorietà tra giudizio finale e risultati scolastici.
Dalla documentazione emergeva infatti un miglioramento significativo dello studente nel secondo quadrimestre, con voti positivi in numerose materie, circostanza completamente ignorata nella decisione finale.
Il quadro normativo di riferimento
La decisione del TAR si fonda su precise coordinate normative:
🔹 Ordinanza Ministeriale n. 92/2007
In particolare, l’art. 8, comma 4 stabilisce che:
“Il consiglio di classe […] delibera […] sulla base di una valutazione complessiva dello studente”.
Tale disposizione impone una valutazione globale e non meramente frazionata delle singole insufficienze.
🔹 Delibera della Giunta provinciale n. 1020/2011
Essa disciplina i criteri di valutazione nel contesto della Provincia autonoma, rafforzando il principio di autonomia scolastica.
🔹 Legge provinciale n. 12/2000
Rilevante anche sotto il profilo processuale, poiché riconosce alle istituzioni scolastiche:
- personalità giuridica;
- autonomia didattica e amministrativa;
- rappresentanza legale in capo al dirigente scolastico.
Da ciò deriva il difetto di legittimazione passiva della Provincia, esclusa dal giudizio.
I principi affermati dal TAR
⚖️ 1. Valutazione complessiva dello studente
Il giudice ha ribadito che la valutazione scolastica deve essere:
- globale;
- coerente;
- aderente al percorso formativo dello studente.
Non è sufficiente richiamare genericamente insufficienze senza considerare l’evoluzione dell’apprendimento.
⚖️ 2. Illegittimità per contraddittorietà e travisamento dei fatti
Il TAR ha riscontrato una:
“radicale e insanabile contraddizione” tra motivazione e voti riportati.
In particolare:
insufficienze dichiarate in materie dove lo studente aveva voti positivi;
carenze linguistiche smentite dalla valutazione;
criticità scientifiche incompatibili con le sufficienze conseguite.
Tale situazione integra:
- travisamento dei fatti;
- eccesso di potere per illogicità manifesta.
⚖️ 3. Sindacabilità della discrezionalità tecnica
Richiamando la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 6 ottobre 2010, n. 17759), il Collegio ha ribadito che:
👉 il giudice può intervenire quando emergono macroscopiche illogicità o incongruenze evidenti.
Non si tratta quindi di sostituirsi all’amministrazione, ma di verificare la correttezza del procedimento valutativo.
⚖️ 4. Rilevanza del miglioramento dello studente
Il TAR ha valorizzato il miglioramento registrato nel secondo quadrimestre, richiamando l’art. 1 dell’O.M. n. 92/2007:
la valutazione è un processo continuo volto a migliorare la qualità degli apprendimenti.
L’omessa considerazione di tale elemento rende il provvedimento illegittimo.
Gli effetti della sentenza
Il TAR ha disposto:
✅ annullamento del provvedimento di bocciatura;
❌ rigetto della richiesta di promozione automatica (non rientra nei poteri del giudice);
📌 obbligo per la scuola di riesaminare la posizione dello studente;
💰 condanna dell’istituto al pagamento delle spese legali (3.000 euro oltre accessori).
La scuola dovrà quindi convocare un nuovo Consiglio di classe e procedere a una nuova valutazione, conforme ai principi indicati in sentenza.
Considerazioni conclusive
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale:
👉 la discrezionalità della scuola non è arbitrio.
Il giudizio scolastico, pur essendo espressione di discrezionalità tecnica, deve rispettare:
- coerenza logica;
- correttezza istruttoria;
- valutazione complessiva dello studente.
In presenza di contraddizioni evidenti, il provvedimento è sindacabile e annullabile dal giudice amministrativo.
Se ritieni che una bocciatura scolastica sia stata disposta in modo illegittimo, contraddittorio o senza una reale valutazione complessiva del percorso dello studente, contatta lo Studio Legale Maruotti: sarà possibile esaminare la documentazione scolastica e valutare la sussistenza dei presupposti per un eventuale ricorso.
