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Le differenze retributive per un rapporto di lavoro subordinato sono soggette a prescrizione, il che significa che il lavoratore ha un periodo di tempo limitato per richiederle al datore di lavoro.

Termini di prescrizione

Secondo la normativa italiana, il diritto del lavoratore a richiedere il pagamento delle differenze retributive si prescrive in 5 anni. Il termine di prescrizione decorre diversamente a seconda che il rapporto di lavoro sia in corso o si sia concluso:

  1. Durante il rapporto di lavoro: Il termine di prescrizione di 5 anni decorre dal momento in cui il diritto alla retribuzione è maturato. In altre parole, per ogni singola mensilità non pagata o per ciascuna differenza retributiva, il termine inizia a decorrere dal momento in cui sarebbe dovuta essere corrisposta. Questa decorrenza vale solo se il lavoratore ha una stabilità garantita del posto di lavoro, come nei contratti a tempo indeterminato.

  2. Dopo la cessazione del rapporto di lavoro: In caso di risoluzione del contratto di lavoro (dimissioni, licenziamento o pensionamento), il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data della cessazione del rapporto. Da quel momento il lavoratore ha 5 anni per far valere il proprio diritto alle differenze retributive non corrisposte.

Eccezioni e peculiarità

  • Contratti a tempo determinato: Per i contratti a tempo determinato, il termine di prescrizione decorre dal termine del contratto, poiché non vi è una garanzia di stabilità del posto di lavoro.
  • Interruzione e sospensione della prescrizione: La prescrizione può essere interrotta mediante un atto formale di richiesta al datore di lavoro, come una lettera raccomandata in cui si chiede il pagamento delle somme dovute. Con l'interruzione, il termine di prescrizione si azzera e inizia a decorrere nuovamente da capo.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Il termine di prescrizione quinquennale è stabilito dall’art. 2948 del Codice Civile, che fissa la prescrizione quinquennale per i diritti di credito relativi alle retribuzioni. Questo articolo viene applicato in materia di lavoro per tutte le somme che il lavoratore può richiedere a titolo di arretrato, come straordinari, ferie non godute e tredicesima.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha più volte confermato che il termine di prescrizione decorre in modo diverso a seconda della stabilità contrattuale. Le sentenze hanno chiarito che solo nei rapporti di lavoro stabile (a tempo indeterminato) la prescrizione decorre già durante il rapporto, mentre per quelli a termine il decorso si avvia solo dopo la cessazione.

Importanza della tempestività

È fondamentale per il lavoratore richiedere il pagamento delle differenze retributive entro i termini di prescrizione per evitare la decadenza del diritto.

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