“Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, ad azioni offensive messe in atto da parte di uno o di più compagni.”
Dan Olweus, 1993
Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Quest’ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chatt rooms, istant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace a difendersi.
Responsabilità civile o penale?
Se il comportamento è attuato da persona maggiorenne, sarà la stessa a rispondere del proprio atteggiamento, sia civilmente a mezzo di risarcimento danni, che penalmente.
Diverso il caso in cui il colpevole non abbia ancora raggiunto i 18 anni di età: in tal caso, dal punto di vista civilistico, la responsabilità è in capo alla scuola o ai genitori, mentre penalmente, essendo la responsabilità penale sempre personale, il minore sarà imputabile, ma solo dopo il compimento dei 14 anni.
Proprio per scongiurare le incognite di un procedimento penale e non essendo il bullo sempre perseguibile, la strada maggiormente battuta dalle vittime è quella del processo civile.
Soprattutto in tema di cyberbullismo, spesso è difficile riuscire a identificare una vera e propria fattispecie di reato oppure lo stesso cyberbullo: l'autore può celarsi dietro continui cambi di indirizzo IP, collegarsi tramite reti riconducibili a domini esteri e simili, e non sempre il service provider collabora per consentire di risalire al colpevole.
In ambito civilistico, invece, negli ultimi anni la giurisprudenza si è mostrata sempre più attenta, soprattutto riconoscendo le responsabilità di insegnanti, dirigenti scolastici e genitori.
Il risarcimento del danno
Per la Corte di Cassazione (sent. 20192/2014) gli autori degli atti di bullismo o cyberbullismo hanno una responsabilità solidale e oggettiva, ossia condivisa tra tutti coloro che hanno preso parte all'episodio, a prescindere dal ruolo svolto.
La scuola risponde a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, potendosi liberare dall'addebito solo se il personale dimostra di aver adempiuto con la necessaria diligenza gli obblighi di vigilanza e sorveglianza richiesti.
Una valutazione, questa, rimessa alla giurisprudenza che in alcuni casi, ad esempio, ha ritenuto che il personale avesse l'obbligo di segnalare già dai primi episodi, mentre, in altre occasioni, si è affermato che la supervisione debba avvenire non solo durante le ore di lezione o ricreazione, ma anche durante i cambi classe, l'entrata e uscita dalla scuola e gli spostamenti sul bus.
Non di facile soluzione è, invece l'addebito al genitore che si ritiene non abbia fornito al proprio figlio un'educazione appropriata: questi, infatti, rispondono a titolo di culpa in educando (art. 2048 c.c.) che può, secondo parte della giurisprudenza, anche evincersi dalle modalità degli stessi episodi di bullismo.
Ciò è avvenuto, ad esempio, nel caso di un filmato registrato con un telefonino e diffuso tra i compagni di scuola, in cui un minore veniva legato e imbavagliato, nonché percosso e deriso.
Non vi è dubbio per il Tribunale di Alessandria (sent. n. 439/2016) che debba valutarsi la responsabilità dei genitori ai sensi dell'art. 2048 c.c. quale colpa in educando.
Infatti, l'inadeguatezza dell'educazione impartita al minore, in assenza di prova contraria, è emersa dalle modalità dello stesso fatto illecito perpetrato dai proprio figli minori essendo emerso in modo chiaro un grado di maturità ed educazione fortemente carente, conseguente al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori ai sensi dell'art 147 c.c.
Se Tuo figlio è stato (o lo è tutt'ora) vittima di bullismo (e/o cyberbullismo), contattaci.
Sarai tutelato in tutte le Sedi Giudiziarie, Civili e Penali, ai fini dell'ottenimento di una sentenza penale di condanna (qualora emergano fattispecie di reato) a carico del "bullo" oltre alla condanna di un congruo risarcimento del danno previa costituzione di parte civile nel processo penale o tramite la classica azione risarcitoria incardinando un processo civile ad hoc.