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Anche in capo al Giudice è fatto espresso divieto di formulare domande suggestive e/o nocive durante la cross examination.
Cassazione Penale, Sez. VI, 19 maggio 2020 (ud. 6 febbraio 2020), n. 15331
Presidente Di Salvo, Relatore Dawan

In tema di esame diretto e controesame dei testimoni (art. 498 c.p.p.) e regole per l’esame testimoniale (art. 499 c.p.p.), si segnala la pronuncia con cui la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «il divieto di formulare domande che possano nuocere alla sincerità delle risposte, nel duplice senso delle domande “suggestive” – nel significato che il termine assume nel linguaggio giudiziario di domande che tendono a suggerire la risposta al teste ovvero forniscono le informazioni necessarie per rispondere secondo quanto desiderato dall’esaminatore, anche attraverso una semplice conferma – e delle domande “nocive” – finalizzate a manipolare il teste, fuorviandone la memoria, poiché gli forniscono informazioni errate e falsi presupposti tali da minare la stessa genuinità della risposta – è espressamente previsto con riferimento alla parte che ha chiesto la citazione del teste, in quanto tale parte è ritenuta dal legislatore interessata a suggerire al teste risposte utili per la sua difesa. A maggior ragionedetto divieto deve applicarsi al giudice al quale spetta il compito di assicurare, in ogni caso, la genuinità delle risposte ai sensi del comma 6 della medesima disposizione».

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