71121 Foggia, Puglia, Italia
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Lo Studio Legale Maruotti fornisce assistenza agli enti pubblici, alle compagnie assicuratrici (italiane ed estere) ed ai privati cittadini in materia di diritto delle assicurazioni e responsabilità civile.

La suddetta assistenza verte, a titolo esemplificativo, sulle seguenti aree:

  • responsabilità professionale;
  • danno da cose in custodia e da attività pericolose;
  • danno ambientale;
  • infortuni sul lavoro e malattie professionali;
  • danno da responsabilità medica e sanitaria;
  • danno da prodotto difettoso (con una particolare esperienza nel settore degli pneumatici, dei prodotti farmaceutici e dei dispositivi medici);
  • RC auto;
  • violazione della privacy.

Servizi

I servizi forniti dallo Studio comprendono le seguenti attività:

  • consulenza contrattuale, sia in fase precontrattuale che di esecuzione dei contratti (a titolo esemplificativo, in relazione a polizze assicurative, redazione ed interpretazione delle polizze, estensione e operatività della copertura, ecc.);
  • consulenza in merito alla gestione di sinistri complessi;
  • gestione dei rapporti in fase pre-contenziosa e gestione dei claims;
  • assistenza nell’ambito di procedimenti giudiziari ordinari e speciali (sia in sede civile che penale), così come in procedimenti arbitrali (nazionali e internazionali), anche con ricorso a strumenti alternativi di risoluzione delle controversie;
  • assistenza nella fase di esecuzione di sentenze, lodi arbitrali e accordi di mediazione.

Lo Studio garantisce assistenza anche in situazioni che richiedano l’immediata disponibilità di risorse specializzate e, a tal fine, si avvale anche di una capillare rete di corrispondenti e periti sia sull’intero territorio nazionale che all’estero.

Particolare importanza nel settore del Diritto delle Assicurazioni assume il "Risarcimento del danno nell'infortunistica stradale".

Il  termine “infortunistica” identifica la disciplina che studia, dal punto di vista economico e giuridico, le cause e le conseguenze degli infortuni e dei sinistri in generale.

Il professionista (avvocato o patrocinatore stragiudiziale) esperto di infortunistica, forte di una preparazione specifica nella materia, ha il compito di mettere al servizio del soggetto che è rimasto vittima di un incidente (stradale e non solo) le sue competenze, al fine di identificare e documentare l’an e il quantum debeatur, ovvero se sia dovuto un risarcimento e a quanto ammonti l’importo di volta in volta ragionevolmente ottenibile.

Il danneggiato, pertanto, incarica il professionista al fine di essere rappresentato e assistito nei confronti della controparte, cioè della persona fisica o, più spesso, giuridica (compagnia di assicurazione) tenuta a risarcire il danno.

Con particolare riguardo al risarcimento dei danni occorsi in seguito a incidenti stradali (essi costituiscono normalmente, per un professionista esperto in  infortunistica, la maggior parte dei casi gestiti) il nostro  ordinamento  prevede  uno  specifico  iter  procedurale:  prima  di consentire l’accesso alle aule di giustizia, la legge impone di instaurare un preliminare tentativo bonario di risoluzione della controversia con la compagnia di assicurazioni. Si parla, con preciso riferimento a tale fase, di ambito stragiudiziale (dal latino extra judicialem ovvero “fuori dal processo giudiziale”).

Tale settore operativo è disciplinato da precise norme di legge disciplinanti i tempi, i modi e le forme che i professionisti coinvolti sono chiamati a osservare. Esso è situato in un contesto di tipo privatistico, dove le parti si confrontano presentando gli esiti delle rispettive attività istruttorie svolte con lo scopo di definire le ripartizioni di responsabilità e l’eventuale risarcimento dovuto.

PROPONIBILITÀ DELL’AZIONE DI RISARCIMENTO

1. Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148 del Codice delle Assicurazioni Private (Procedura di risarcimento ordinaria), l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di  danno alla  persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all’articolo 148.
Non è possibile accedere all'Indennizzo Diretto (e quindi si utilizza la procedura di risarcimento ordinaria): 1) quando i sinistri avvengono all'estero (o sul suolo del territorio italiano ma con veicoli con targa estera); 2) quando sono rimasti coinvolti più di due veicoli; 3) quando il terzo trasportato subisce un danno che supera il massimale previsto dalla legge (euro 774.685,35). In tal caso il risarcimento per la quota che eccede andrà richiesto all'assicuratore del responsabile; 4) nei casi di sinistri per i quali interviene il Fondo di Garanzia.

2.  Nel  caso  in  cui  si  applichi  la  procedura  di  cui  all’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private (Procedura di risarcimento diretto), l’azione  per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione  dell’altro  veicolo  coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.
E' possibile richiedere l'indennizzo diretto solo nei seguenti casi: 1) l'incidente deve aver coinvolto solo due veicoli, entrambi identificati, regolarmente assicurati ed immatricolati in Italia; 2) se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura (in vigore dal 14 luglio 2006); 3) se sono stati riportati danni fisici, deve trattarsi di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9% (quindi lievi); 4) la procedura di risarcimento diretto si applica anche se, oltre ai conducenti, sono coinvolte altre persone che hanno subito anche lesioni gravi (con invalidità permanente superiore al 9%).

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